CNR Comunicato 27 marzo 2026 Anche per il Tribunale di Torino i R&T possono svolgere attività fuori sede presso il proprio domicilio! E non in lavoro agile.
Con la sentenza del 25 marzo 2026, anche il Tribunale di Torino ha stabilito che i Ricercatori e Tecnologi possono svolgere l’attività fuori sede ovunque ritengano sia necessario e funzionale alle proprie attività scientifiche e di ricerca, in particolare anche presso il proprio domicilio.
La sentenza nasce da un ricorso di alcuni colleghi dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) ai quali l’Ente, sulla base di una propria Circolare n. 6 del novembre 2021, non aveva riconosciuto il diritto di svolgere attività fuori sede presso il proprio domicilio, sottraendo loro la retribuzione spettante nei giorni in cui i colleghi avevano svolto (e dichiarato) attività fuori sede presso il proprio domicilio.
Usando motivazioni molto simili a quelle argomentate dalla FGU-DR-ANPRI nei tantissimi Comunicati sull’argomento (si vedano, a mero titolo di esempio, i Comunicati del 22 novembre 2021, del 22 dicembre 2021, del 13 ottobre 2021 e dell’8 giugno 2020), il Tribunale di Torino ha stabilito che la norma contrattuale, ossia l’art. 58, comma 3, del CCNL 2002 “non contiene alcuna limitazione di tipo geografico, né riguardante la natura della sede diversa da quella di servizio: la norma consente ai ricercatori e tecnologi di svolgere attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, in qualunque altro luogo diverso dalla sede di servizio e, dunque, anche all’interno della propria abitazione”.
“Gli unici obblighi che gravano sui ricercatori e tecnologi”, sottolinea la sentenza, “riguardano l’ambito della ricerca, che deve essere coerente con i programmi dell’Ente o Istituto da cui dipendono ed il controllo dei risultati raggiunti”.
Di conseguenza, ribadisce il Tribunale di Torino, “alla luce dell’art. 58 del CCNL, i ricercatori e tecnologi hanno il diritto di svolgere il loro lavoro ovunque ritengano sia necessario e funzionale alle attività scientifiche e di ricerca da svolgere; l’attività svolta fuori dalla sede di servizio deve essere autocertificata mensilmente e non è necessaria una preventiva autorizzazione, né ulteriori indicazioni circa il luogo in cui è stata prestata, ovvero motivazioni atte a giustificarla. L’autocertificazione, del cui contenuto i dipendenti si assumono la responsabilità, costituisce prova dello svolgimento di attività lavorativa e, in quanto tale, fonda il diritto alla retribuzione”.
Da sottolineare che, a supporto del diritto di svolgere attività fuori sede anche presso la propria abitazione, la sentenza cita espressamente l’art. 9, comma. 1 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”) e l’art. 33, comma. 1 (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) della Costituzione, nonché l’art. 7, comma 2, e l’art. 15, comma 2 del d.lgs. 165/2001, T.U. che, rispettivamente, stabiliscono, che “le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca” e che “nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione […] le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”.
Il Tribunale ha anche ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dall’INRIM “che il lavoro prestato dal ricercatore/tecnologo presso il proprio domicilio non sia lavoro prestato al di fuori della sede di servizio” e che “l’unico strumento a disposizione per i ricercatori e tecnologi che intendano svolgere in parte la loro attività presso il domicilio è rappresentato dal lavoro agile disciplinato dall’art. 140 del CCNL”.
La motivazione prosegue distinguendo con nettezza l’attività fuori sede dal lavoro agile, validando quanto la FGU-DR-ANPRI ha sempre denunciato. Il Tribunale afferma che il lavoro agile richiede un progetto, l’autorizzazione preventiva e limitazioni delle giornate: “condizioni incompatibili con la natura dell’attività scientifica che non sempre è programmabile”. La sentenza è ancora più forte e incisiva quando dichiara che “la necessità di predisporre un progetto preclude e disincentiva attività di ricerca spontanee o non programmabili”. L’attività scientifica, in altre parole, non può essere imbrigliata in schemi amministrativi pensati per altri profili.
Di conseguenza, il Tribunale di Torino ha dichiarato illegittima la Circolare n. 6/2021, in particolare laddove attribuisce al responsabile della struttura di appartenenza “incisivi poteri direttivi e di controllo che, se sono giustificati rispetto alla prestazione lavorativa di un dipendente tecnico-amministrativo, si pongono – invece – in aperto contrasto con la legge, anche di fonte collettiva, che promuove, tutela e garantisce l’attività di ricerca, consentendo anche a coloro che la svolgono nell’ambito di un rapporto subordinato, ampia libertà in materia di metodo, percorso, tempi e luoghi ove esercitarla”.
Il Tribunale ha pertanto stabilito che i “ricorrenti hanno diritto di percepire la retribuzione per l’attività lavorativa prestata nei giorni da ciascuno indicati nelle autocertificazioni esaminate e a non subire decurtazioni sulla banca ore”, condannando quindi l’Ente al pagamento delle suddette retribuzioni, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4200,00 + accessori, nonché ad accreditare nella banca ore dei ricorrenti le ore di attività fuori sede svolte presso il domicilio illegittimamente decurtate.
Alla luce di questa inequivocabile pronuncia, che merita di essere letta integralmente per la chiarezza con cui declama i diritti dei R&T, la FGU-DR-ANPRI chiede con forza all’Amministrazione CNR di prendere atto della sentenza e di rettificare o ritirare immediatamente tutte le Circolari e le Note interne che pongono illegittimi impedimenti allo svolgimento dell’attività fuori sede presso la propria abitazione.
La FGU-DR-ANPRI chiede inoltre ai Direttori e ai Responsabili di sede di cessare immediatamente ogni forma di ostilità e di ritorsione nei confronti dei colleghi che svolgono attività fuori sede presso il proprio domicilio e di accreditare nel rispettivo monte ore quanto finora decurtato in violazione della loro autonomia e libertà di ricerca.
Come FGU-DR-ANPRI, continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché non vengano introdotte da parte dell’Ente, dei Direttori e dei Responsabili di sede ulteriori restrizioni illegittime ai diritti, all’autonomia professionale e alla libertà di ricerca garantiti ai R&T dalle norme di legge e contrattuali, respingendo con fermezza ogni tentativo di limitare tali prerogative aggrappandosi a interpretazioni fantasiose, arbitrarie o pretestuose.
Preme, infine, evidenziare come la decisione del Tribunale di Torino rappresenti il frutto di anni e anni di impegno costante e instancabile della FGU-DR-ANPRI, che ha da sempre sostenuto responsabilmente i R&T nella strenua difesa della loro autonomia e libertà di ricerca. Un risultato raggiunto oggi nonostante infiniti ostacoli, resistenze e tentativi di limitare l’esercizio di un diritto, sancito contrattualmente in modo chiaro ed inequivoco, da parte di un’Amministrazione guidata da vertici, troppe volte miopi ed inconsapevoli, che hanno spesso finito per mortificare chi ha cercato, in mezzo a tante difficoltà, di fare il proprio lavoro con dignità e indipendenza.
Laura Fantozzi
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

